Art. 71.
(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio).

      1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa.

 

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      2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.
      3. Le convenzioni di cui al comma 2 sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisizione del parere di congruità del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.